
Il D.Lgs. 81/08 riporta come
obbligo non delegabile del datore di lavoro,
nell’Articolo 17, la valutazione di tutti i rischi
presenti negli ambienti di lavoro.
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO
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Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi”
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Art. 29, c. 3: “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata…a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato…nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”.
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Art. 63, comma 1 “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali”
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Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro ...vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”



Come valutare il rischio sismico nei luoghi di lavoro
I metodi semplificati che vengono utilizzati MS®II (GNDT 1994) e MS®I (EMS 98), consentono una prima valutazione, speditiva e sufficientemente affidabile, del rischio sismico.
Questi metodi fornendo le classi di vulnerabilità specifica dei singoli parametri valutati determinano anche l'indicazione di possibili interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
Ciò consente un impiego più razionale delle risorse da mettere in campo e a certificare che gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro siano stabili e di possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche richieste.
METODI SEMPLIFICATI – MS® UTILIZZATI

Metodo Semplificato MS®I (1° Livello)
Valuta la vulnerabilità sismica degli edifici esistenti con i criteri stabiliti da EMS 98

Metodo Semplificato MS®II (2° Livello)
Valuta la vulnerabilità sismica degli edifici con i criteri stabiliti dal "metodo basato nel giudizio degli esperti" (GNDT 1994)
Gli interventi eventuali da eseguire per la riduzione del rischio sismico
godono delle riduzioni fiscali prevista dal decreto "Sisma Bonus"
Con l'uso dei software MS®I e II si implementano e si integrano le analisi e le verifiche richieste dal metodo semplificato di cui alle Linee Guida (allegato Decreto MIT 28/02/2017) consentendo di:
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Avere analisi ed esiti più affidabili, rispetto al Metodo semplificato contemplato nelle Linee Guida, essendo MS®I e II deimetodi qualitativi/quantitativi e non solo esclusivamente qualitativi;
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Valutare, secondo gli obblighi stabiliti dal decreto D.lgs 81/08, il rischio sismico degli edifici adibiti a luoghi di lavoro;
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Certificare la classe di rischio sismico per gli edifici in muratura;
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Pianificare razionalmente, sulla base di dati oggettivi e secondo una precisa scala di priorità, l’applicazione del metodo convenzionale;
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Fornire anche i primi elementi e condizioni da valutare per il progetto degli interventi volti a ridurre di una o più classi, il rischio sismico, poiché MS® valuta la vulnerabilità (V) con l’analisi specifica e mirata dei principali 11 parametri che condizionano il comportamento di un edificio nei confronti delle azioni sismiche (metodo basato sui giudizi esperti - GNDT 1994, Corsanego e Petrini 1994)